PIANO INCLUSIONE
La normativa ufficialmente è cambiata, e non di poco. Il PAI istituito dalla CM 8 del 2013 è assai diverso dal PI Piano per l’inclusione previsto dall’art. 8 del DL 66/17, basti pensare al fatto che il PAI riguardava tutti gli alunni con BES mentre il PI, per effetto dell’art. 2 del DL 66, dovrebbe occuparsi esclusivamente di alunni con L. 104.
DL 66/17 Art. 8 – Piano per l’inclusione
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.
2. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.
Il DL 66 non prevede decreti attuativi su questo tema, ma qualche indicazione da parte del ministero sarebbe più che opportuna anche perché rimangono aspetti poco chiari:
– Il Piano per l’Inclusione dovrebbe essere triennale, come il PTOF, però ha ricadute sull’organizzazione delle risorse di sostegno, e quindi sulla loro richiesta sulla base dei singoli PEI, e quindi deve necessariamente essere annuale.
– va specificato se veramente esso si deve occupare esclusivamente degli alunni con disabilità certificata, escludendo tutti gli altri bisogni educativi speciali, come deriverebbe da una applicazione ricordo dell’art. 2.
L’argomento è strettamente connesso al funzionamento del GLI che ha proprio nella predisposizione del Piano per l’Inclusione, da proporre al Collegio dei docenti, una delle sue competenze principali.
Finora (giugno 2023) il Ministero non si è pronunciato né sul Piano per l’inclusione né sul GLI.
La normativa (Direttiva MIUR 27/12/2012, C.M. n° 8/13) prevede come strumento programmatorio la formulazione del PI che deve essere predisposto dal GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione che comprende al suo interno il vecchio GLHI) e deve essere approvato dal Collegio dei docenti.
Tale Piano deve individuare gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola e quindi deve predisporre un piano delle risorse da offrire e richiedere a soggetti pubblici e del privato sociale per impostare per l’anno scolastico successivo una migliore accoglienza degli alunni con particolare attenzione a quelli con diversi Bisogni Educativi Speciali. È parte integrante del PTOF di cui è quindi premessa. Per questo la C.M. n° 8/13 ha previsto che debba essere approvato entro Giugno.